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Codice tributo 2002: Cos’è, compilazione ed uso
Come noto, al momento della dichiarazione dei redditi, tutti i contribuenti, che siano dotati o meno di partita IVA, sono tenuti alla compilazione del modello F24 che consente di definire la propria posizione nei confronti dell’Erario in uno specifico anno fiscale.
Ai fini di una comunicazione trasparente e agevole, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto i cosiddetti codici tributo, che altro non sono che sequenze alfanumeriche che identificano specifiche operazioni di versamento di imposta, richiesta di compensazione di crediti di imposta o liquidazioni di sanzioni gravanti sul soggetto dichiarante.
Tra i molti codici previsti, il codice tributo 2002 in particolare deve essere inserito nel modello F24 da parte di tutti i contribuenti che sono tenuti al versamento della seconda rata dell’acconto IRES (ossia dell’Imposta sui Redditi delle Società) o del versamento del suo acconto in un’unica soluzione.
CODICE TRIBUTO 2002: A COSA SI RIFERISCE?
Il codice tributo 2002 è stato introdotto dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione numero 26 del 27 maggio 2004 con il titolo “IRES – Acconto seconda rata o in un’unica soluzione – Articolo 2 del DPR 917/86 cosi come modificato dal Decreto Legislativo 344/03“.
Il codice 2002 va pertanto inserito all’interno del modello F24 da parte di tutti i soggetti di imposta tenuti al versamento dell’imposta sui redditi delle società, si riferisce al versamento della seconda rata dell’acconto o al versamento dell’acconto in un’unica soluzione e si affianca al codice tributo 2001 che si riferisce invece all’eventuale versamento della prima rata di acconto.
IMPOSTA IRES: SOGGETTI PASSIVI E DEFINIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
L’imposta sui redditi delle società (IRES) è una imposta che colpisce la remunerazione delle attività economiche e che è stata introdotta attraverso il Decreto legislativo numero 344 del 2003 sostituendo la precedente “imposta sul reddito delle persone giuridiche” (IRPEG). La sua introduzione ha avuto l’obiettivo di favorire un’armonizzazione del regime fiscale italiano che colpisce le persone giuridiche rispetto al sistema vigente nella maggior parte dei Paesi appartenenti all’Unione Europea.
I soggetti passivi dell’imposta IRES sono tutte le società di capitali, le società cooperative e le società di mutua assicurazione. che hanno sede legale nel territorio italiano, gli enti pubblici e privati che svolgano o meno attività commerciale come missione principale e che abbiano o meno sede legale nel territorio italiano e, infine, qualsiasi società o ente, che abbia o meno personalità giuridica, la cui sede legale sia al di fuori del nostro Paese.
Si tratta di una imposta personale e proporzionale che prevede l’applicazione di una aliquota fissa (che a partire dal 2016 è stata fissata al 24%) alla base imponibile, mentre non sono previsti scaglioni di reddito.
Il calcolo della base imponibile varia a seconda della tipologia del soggetto passivo. Per tutte le società e gli enti pubblici e privati che hanno sede legale in Italia la base imponibile è data dalla sommatoria di tutti i redditi percepiti a prescindere dall’origine di tali entrate e si definisce a partire dalle risultanze di conto economico aggiungendo o sottraendo all’utile di esercizio qualsiasi variazione fiscale in aumento o in diminuzione prevista dalla legge tributaria.
Al contrario, per le società e gli enti pubblici e privati che non hanno sede legale nel territorio italiano, la base imponibile è costituita esclusivamente dal reddito derivante da attività che vengono svolte in Italia. Non solo, ma nel caso in cui tali enti e società svolgano attività commerciale, rientrerà nella base imponibile esclusivamente il reddito generato in presenza di una organizzazione economica stabile.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA IRES
Il soggetto passivo IRES è tenuto al versamento dell’imposta IRES
liquidando all’Erario un acconto pari al 100 percento dell’imposta
risultata di competenza del precedente esercizio fiscale,
generalmente divisa in due rate oppure in un’unica soluzione. Nel
corso del successivo anno fiscale, si provvederà al versamento
dell’acconto nonchè al conguaglio per l’esercizio precedente.
In
particolare, i soggetti passivi sono tenuti a versare:
– la
totalità dell’acconto nel caso in cui questo non superi l’ammontare
di 103 euro entro il 30 giugno;
– nel caso di valori di imposta
superiori a 103 euro, un acconto pari al 40% della somma dovuta entro
il 30 giugno di ogni anno, e una seconda rata di acconto pari al 60%
del totale entro il 30 novembre.
COME INSERIRE IL CODICE TRIBUTO 2002 NEL MODELLO F24
Al fine di procedere al versamento della seconda rata o del’acconto IRES o dell’intero ammontare, il contribuente dovrà inserire all’interno del modello F24 nella sezione “Erario” il codice tributo 2002.
Più in particolare, la prima colonna (“codice tributo”) andrà compilata con il numero 2002, mentre all’interno della seconda colonna (“Rateizzazione”) sarà sufficiente scrivere “2” (nel caso di versamento della seconda rata di acconto). Importante per il dichiarante includere nella terza colonna l’anno di riferimento dell’imposta e l’ammontare da versare nella quarta colonna (“Importo a debito versato”).