L’attestato di rischio è quel documento in cui sono racchiuse le informazioni fondamentali atte a delineare lo storico di un automobilista. Se sino al giugno del 2015 esso era cartaceo, dal primo giorno di luglio dello stesso anno è fruibile anche sotto forma elettronica e può essere esclusivamente consultato sul sito dell’azienda assicurativa con cui è stata sottoscritta la polizza RC auto. Un mutamento che ha fortemente cambiato i termini entro i quali si svolgevano le relazioni tra utenti e compagnie di assicurazione, rendendo possibile anche non recarsi in agenzia per poter disporre di un documento assolutamente indispensabile per poter siglare il contratto con cui coprire la Responsabilità Civile della propria autovettura. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio la questione e le variazioni apportate dalla nuova normativa.
Indice contenuto
- 1 Cos’è precisamente l’attestato di rischio?
- 2 Come deve essere letto l’attestato di rischio
- 3 Cosa è cambiato per l’assicurato con l’istituzione dell’attestato di rischio elettronico?
- 4 Cosa fare ove si voglia cambiare compagnia assicurativa
- 5 Gli obblighi delle compagnie di assicurazione
- 6 Per chi non ha un computer, cosa succede?
Cos’è precisamente l’attestato di rischio?
L’attestato di rischio ha una funzione ben precisa, quella di andare a descrivere nel dettaglio la storia assicurativa relativa agli utenti che provvedono a sottoscrivere una polizza atta a coprire la responsabilità civile del proprio autoveicolo. Le informazioni che compongono questa storia sono in particolare la classe Bonus-Malus e i sinistri collezionati eventualmente alla guida del proprio automezzo, nel corso dell’ultimo quinquennio. Proprio per questo motivo l’attestato di rischio viene considerato fondamentale al fine di formare la tariffa della polizza obbligatoria cui ogni automobilista italiano è obbligato a sottoporsi nel caso in cui voglia porsi alla guida del proprio mezzo, attenendosi alle norme di legge. Proprio la sua incidenza sul prezzo dell’assicurazione consiglierebbe quindi l’opportunità di verificarne in maniera costante non solo l’aggiornamento, ma anche la correttezza dei dati riportati.
Come deve essere letto l’attestato di rischio
La lettura dell’attestato di rischio è tutto sommato non troppo complicata, in quanto il documento in questione si compone soprattutto di due sezioni, ben distinte. Nella prima parte si possono ravvisare sia la Classe Universale (CU) che le indicazioni relative all’automezzo per il quale è stata accesa la polizza. In queste indicazioni sono comprese non solo il periodo per il quale è stata emessa la copertura da parte dell’impresa assicurativa, ma anche la fascia da cui proviene e quella cui è stata normalmente assegnata. La seconda sezione è quella che va a raccontare nel dettaglio gli eventuali incidenti collezionati dal guidatore assicurato, con una minuziosa descrizione anno per anno dei sinistri in questione, ove siano effettivamente avvenuti. Gli incidenti sono inoltre separati in base al pagamento, ovvero se la loro liquidazione sia stata caratterizzata da responsabilità principale oppure paritaria e anche se abbiano comportato conseguenze per le cose oppure per le persone. Non deve poi essere dimenticata una ulteriore sezione nella quale sono elencati i sinistri in cui sia stato concordato il concorso di colpa.
Cosa è cambiato per l’assicurato con l’istituzione dell’attestato di rischio elettronico?
Naturalmente la domanda che si pongono gli utenti è la seguente: cosa è cambiato rispetto al regime precedente con la trasformazione del formato dell’attestato di rischio da cartaceo in elettronico? A questo proposito potremmo affermare che il mutamento ha avuto conseguenze soltanto da un punto di vista della prassi in atto. Se infatti con il formato cartaceo gli enti assicurativi provvedevano a spedirlo al domicilio indicato dall’assicurato non meno di trenta giorni prima che scadesse il contratto stilato dalle controparti, ora l’utente può invece provvedere autonomamente a consultare il documento in ogni momento desiderato collegandosi al sito dell’azienda con cui ha sottoscritto la RC auto, al cui interno è presente una speciale sezione adatta allo scopo. Naturalmente per potersi collegare all’area riservata appositamente predisposta dalla compagnia, il cliente dovrà dotarsi delle necessarie credenziali come la password, il nome utente e gli altri dati necessari che saranno messi a disposizione dalla stessa impresa assicurativa. Va comunque ricordato che l’utente può anche optare per altre modalità di ricevimento, sempre elettroniche, come possono essere le varie applicazioni concepite per smartphone o tablet, oppure tramite posta elettronica.
Cosa fare ove si voglia cambiare compagnia assicurativa
Nel caso si sia arrivati alla risoluzione di mutare la compagnia di assicurazione magari perché non soddisfatti del servizio o perché si sia nel frattempo trovata una proposta più conveniente, non si è comunque tenuti a presentare l’attestato di rischio, come invece era necessario una volta. Il nuovo regime si spiega con il fatto che questo tipo di informazioni sono adesso reperibili in maniera diretta da una banca dati che è stata congegnata espressamente allo scopo. La banca dati degli attestati di rischio cade sotto la gestione dall’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, venendo però controllata dall’IVASS, l’ente che si occupa a sua volta di sovrintendere il funzionamento del mercato assicurativo tricolore. Questo database virtuale è delegato al raccoglimento di tutti i dati che concorrono a scrivere la storia degli assicurati.
Gli obblighi delle compagnie di assicurazione
Le compagnie, a loro volta, hanno un obbligo ben preciso, quello di trasmettere l’attestato di rischio elettronico entro un termine di trenta giorni precedenti allo spirare del contratto di Responsabilità Civile dell’automezzo interessato. Nel caso in cui non abbiano proceduto possono incorrere in una sanzione pecuniaria.
Altri obblighi da adempiere per non incorrere in infrazioni punibili a norma di legge, sono la messa a disposizione del documento telematico in un’area riservata, all’interno del proprio sito istituzionale, e la preventiva acquisizione dell’attestato di rischio elettronico nel caso di sottoscrizione di un nuovo contratto.
Ove poi l’utente non dovesse riuscire a trovare il necessario nella sua area riservata, in quanto mancante nella banca dati dell’ANIA nell’ambito dei tempi previsti, si può ovviare sollecitando la propria compagnia assicurativa. Per farlo è necessario spedire una raccomandata nella quale dovranno essere chiaramente specificati il numero che distingue la polizza in oggetto e i suoi termini di scadenza.
Per chi non ha un computer, cosa succede?
Naturalmente non tutti possiedono un personal computer e le necessarie competenze per poterlo utilizzare, circostanza che ha ovviamente imposto di trovare una strada alternativa per questa particolare fascia di utenza. In particolare, chi non possiede un personal computer o magari non dispone di un collegamento online può elevare alla propria compagnia assicurativa una richiesta di poter avere l’attestato di rischio in versione cartacea. La differenza con il formato elettronico consiste nel fatto che la versione cartacea non possiede alcuna validità ai fini della stipula del contratto, rivestendo in definitiva uno scopo puramente informativo.