Con il Decreto Legge 132/2014, è entrata in vigore la negoziazione assistita, procedura con la quale è possibile risolvere le controversie di natura civile per via stragiudiziale, senza ricorrere all’uso del tribunale.
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La negoziazione assistita nella Rc Auto
In ambito Rc Auto la procedura sarà applicata in tutti quei contenziosi tra cliente ed assicurazione, nei quali non si raggiunge un accordo circa il risarcimento danni di un’incidente stradale. La negoziazione assistita si antepone al ricorso diretto al giudice, ma ha lo svantaggio di implicare dei costi aggiuntivi, poiché richiede la presenza di un avvocato.
Quando richiedere la negoziazione assistita?
Tutti i cittadini che, in caso di danno alla propria automobile a seguito di incidente stradale, non raggiungono un accordo con la propria Assicurazione, dovranno obbligatoriamente utilizzare la procedura di negoziazione assistita. Questo implica che si potrà intentare causa alla Compagnia Assicuratrice solo se, tramite il ricorso ad un avvocato, non si è riusciti a raggiungere un accordo scritto proposto alla controparte.
Una volta raggiunto un accordo dalle due parti, gli avvocati provvedono a sottoscriverlo e a preparare una convenzione di negoziazione in forma scritta. Il ricorso al giudice è possibile solo nel caso in cui l’assicurato o la Compagnia non accettino l’offerta di negoziazione o rifiutino la convenzione di negoziazione entro i 30 giorni dalla ricezione.
La negoziazione assistita conviene?
La negoziazione assistita implica per l’automobilista il pagamento di un compenso per l’intervento di un avvocato, che non è dovuto nel caso si ricorra al giudizio di fronte a un giudice e si vinca la causa. Qualora invece il giudice rilevi il concorso di colpa o la colpa piena dell’automobilista, quest’ultimo è tenuto anche al pagamento delle spese legali per l’avvocato.
La negoziazione assistita non è l’unica procedura per risolvere le controversie tra assicurato e Compagnia, infatti va ad affiancare la mediazione obbligatoria e la conciliazione paritetica.
La mediazione obbligatoria e la conciliazione paritetica
La mediazione obbligatoria, esclusa nel 2010 per i casi di sinistri stradali, è stata reintrodotta dalla negoziazione assistita ed obbliga il guidatore, per le controversie in materia di assicurazione auto, a rivolgersi al mediatore civile per un primo tentativo di conciliazione. Prima del 19 marzo, gli assicurati potevano richiedere il risarcimento direttamente alla Compagnia Assicurativa e, se la somma di denaro non era ritenuta sufficiente a coprire i danni, si poteva far ricordo al giudice.
La conciliazione paritetica invece si caratterizza per la sua rapidità e la sua economicità, dal momento che non occorre il ricorso a un avvocato e il conciliatore viene messo a disposizione dalle associazioni dei consumatori. La conciliazione paritetica è la soluzione più agevole per risolvere in via stragiudiziale le controversie con le Assicurazioni, ma si applica nei soli casi in cui i risarcimenti non siano superiori ai 15.000 euro.
L’indennizzo diretto
la richiesta di indennizzo diretto è prevista dalla Legge Bersani del 2007 in base alla quale, se si rimane coinvolti in un incidente in cui non si è responsabili o lo si è solo in parte, il rimborso può essere richiesto anche alla propria Compagnia anziché alla Compagnia della controparte che ha causato il sinistro: in questo caso la propria Società Assicurativa deve presentare obbligatoriamente entro 60 giorni un’offerta di risarcimento per danni al veicolo ed entro 90 giorni per danni alle persone.