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Denuncia di sinistro
L’assicurato coinvolto in un sinistro stradale (anche quando si ritiene totalmente responsabile o non ha subito danni) è sempre obbligato a presentare denuncia di sinistro al proprio assicuratore R.C. Auto e potrà utilizzare il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – Modulo Blu).
Se il modulo C.A.I. non è disponibile al momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto successivamente.
La denuncia di sinistro deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario entro tre giorni da quello in cui l’incidente si è verificato, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria compagnia assicuratrice.
La richiesta di risarcimento
Qualora l’assicurato-danneggiato si ritenga non responsabile (in tutto o in parte), deve presentare, oltre alla denuncia del sinistro, anche una richiesta di risarcimento dei danni.
Attenzione: il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 2 anni dall’evento. La richiesta va quindi presentata entro questo termine. Dalla presentazione della richiesta inizia a decorrere un nuovo termine di 2 anni.
Risarcimento Diretto, cos’è e quando si applica
L’indennizzo o risarcimento diretto è la nuova procedura liquidativa per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli introdotta dal c.d. Decreto Bersani. Dal 1° Febbraio 2007 in caso di incidente stradale il danneggiato non responsabile – o responsabile solo in parte – per essere risarcito può rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa anziché a quella del veicolo che lo ha danneggiato (DPR n. 254 del 18 luglio 2006). La procedura di indennizzo diretto si può attivare solo nel caso di un incidente tra 2 veicoli a motore, entrambi immatricolati in Italia (o nella Repubblica di san Marino o nello Stato del Vaticano) e assicurati con compagnie Italiane o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto) e nel caso in cui il conducente abbia subito lesioni di lieve entità.
Vengono risarciti direttamente:
- i danni subiti dal veicolo assicurato;
- le lesioni di lieve entità (cioè i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) subite dal conducente;
- i danni alle cose trasportate nel veicolo e di proprietà dell’assicurato o del conducente;
- i danni subiti dai passeggeri dei veicoli coinvolti (anche in caso di lesioni gravi).
Se anche solo una di queste condizioni non è rispettata, ci si dovrà rivolgere alla compagnia assicurativa del veicolo che si ritiene responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente (procedura ordinaria).
La procedura è piuttosto semplice: si deve presentare dal proprio assicuratore la richiesta di risarcimento. La richiesta di risarcimento può essere effettuata mediante:
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano;
- telefax;
- telegramma;
- in via telematica;
La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazione;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
Meglio, ma non obbligatorio, se è tale richiesta è accompagnata dal Modulo Blu (modulo di constatazione amichevole) correttamente compilato. Se al momento del sinistro il Modulo blu non è reperibile, si possono scrivere tutte le informazioni necessarie anche su un comune foglio di carta.
In caso di danni al veicolo o alle cose trasportate del proprietario e del conducente si deve indicare altresì il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
In caso di lesioni personali del conducente, dovranno essere forniti anche i seguenti elementi:
- data di nascita ed attività lavorativa;
- reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale;
- documentazione medica attestante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
- l’eventuale consulenza medico-legale di parte corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista;
- dichiarazione, ai sensi dell’art. 142 del D.lg. 209/05, di aver o di non avere diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
È opportuno che la richiesta di risarcimento del danno venga inviata, per conoscenza ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche all’Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.
La compagnia è obbligata a formulare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni al veicolo e alle cose trasportate ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se il Modulo Blu è stato sottoscritto congiuntamente dai conducenti.
Se la richiesta di risarcimento è incompleta di qualche elemento essenziale, la compagnia è tenuta ad informare l’assicurato richiedendo le integrazioni necessarie.
Entro 15 giorni dalla comunicazione, la compagnia è tenuta a inviare al richiedente la somma stabilita.
Procedura Ordinaria, cos’è quando si applica
Per esclusione, nel caso in cui non sia applicabile l’indennizzo diretto, ovvero fuori dai casi espressamente indicati nella procedura di indennizzo diretto, è applicabile la procedura ordinaria di Risarcimento Danni RCA. I casi principali in cui si applica la procedura ordinaria sono, quindi, i seguenti:
- se nel sinistro risultano coinvolti più di due veicoli a motore;
- in assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- se il sinistro è avvenuto all’estero;
- se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all’estero;
- se nel sinistro viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa;
- nel caso di danni fisici gravi al conducente.
In questi casi la richiesta di risarcimento va trasmessa, a mano, mediante lettera raccomandata a.r. o fax, al proprietario del veicolo responsabile dell’incidente e naturalmente alla sua compagnia. E’ bene comunque che il danneggiato invii sempre alla propria compagnia il Modulo Blu per segnalare l’accaduto.
I tempi sono gli stessi previsti per l’indennizzo diretto.
Accettare l’offerta
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’Impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
Rifiutare l’offerta o non rispondere
Se il danneggiato non accetta l’offerta o non dà alcuna risposta, l’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, dovrà comunque corrispondere al danneggiato la somma offerta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
Se la compagnia di assicurazione non comunica l’offerta nei termini?
Se la compagnia di assicurazione non formula una congrua offerta nei termini, il danneggiato potrà:
- promuovere l’azione diretta in giudizio nei confronti dell’Assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
- proporre reclamo all’ISVAP, segnalando l’inadempienza dell’Assicurazione che non abbia rispettato in termini. L’ISVAP potrà comminare le sanzioni nei confronti dell’Assicurazione negligente.
Quando è possibile agire in giudizio nei confronti di una compagnia?
Il danneggiato potrà agire in giudizio nei soli confronti della propria Compagnia di assicurazione quando:
- l’Impresa di assicurazione abbia respinto la richiesta;
- l’Impresa di assicurazione non abbia comunicato l’offerta o il diniego nei termini previsti;
- non si sia giunti ad un accordo sull’offerta stessa.
L’azione giudiziale è esperibile soltanto se siano trascorsi 60 giorni (in caso di danni solo ai veicoli) oppure siano trascorsi 90 giorni (in caso di lesioni di lieve entità) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria Impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’Impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto.
La compagnia di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra Impresa di assicurazione, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.