Il codice tributo 1038 appartiene ad una vecchia codifica soppressa dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1 gennaio 2017. Questo tributo si riferiva alle ritenute d’acconto trattenute dal compenso erogato a rappresentanti, agenti di commercio, procacciatori d’affari e commissionari. A decorrere dall’inizio dell’anno 2017 il codice tributo 1038 è stato accorpato con il codice 1040, già utilizzato per versare tutte le ritenute d’acconto effettuate sui redditi di lavoro autonomo e sui compensi per l’esercizio di arti e professioni.
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Codice tributo 1038: un codice soppresso
La scadenza prevista per il pagamento del codice tributo 1038 era fissata nel giorno 16 del mese successivo a quello in cui veniva effettivamente pagata la prestazione ed era a carico di colui che aveva commissionato il lavoro. Come possiamo facilmente intuire il codice tributo 1038 aveva quindi la propria scadenza legata al criterio di cassa e non a quello di competenza e, nel caso di una notula emessa ad esempio nel mese di marzo ma pagata in aprile, il termine ultimo per il pagamento della ritenuta d’acconto era fissato al 16 maggio.
La ritenuta d’acconto trattenuta sui compensi e successivamente versata all’Erario dal soggetto che ha ricevuto la prestazione (sostituto d’imposta) costituiva per il prestatore d’opera una ritenuta fiscale a tutti gli effetti. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo ogni soggetto che aveva ricevuto nell’anno precedente fatture o altre prestazioni che implicassero il versamento della ritenuta d’acconto doveva rilasciare al percettore degli emolumenti apposita certificazione ritenute d’acconto.
Questo documento doveva essere redatto in base a quanto previsto dall’articolo4 del D.P.R. 22 Luglio 1998 n. 322. In tale documento erano indicati gli emolumenti lordi corrisposti nel corso dell’anno solare e gli importi versati a titolo di ritenuta d’acconto con codice 1038, che diventavano un acconto a tutti gli effetti da far valere in diminuzione delle tasse da pagare per chi le aveva subite. Se ad esempio un soggetto aveva svolto per una stessa azienda due diversi incarichi ed aveva percepito per ognuno la somma di 100€ (con ritenuta d’acconto 20% pari a 20€) la certificazione da rilasciare entro il 28 febbraio dell’anno successivo doveva contenere i dati del percipiente, l’anno a cui si riferiva, la somma totale corrisposta in quell’anno (200€) e la ritenuta totale operata (40€). In calce il documento doveva essere datato e firmato dal sostituto d’imposta.
Come veniva versata l’imposta con codice tributo 1038
Per versare l’importo della ritenuta d’acconto il sostituto d’imposta doveva utilizzare il Modello F24, compilando la prima parte con i propri dati anagrafici, il codice fiscale dell’azienda e l’indirizzo della sede legale. Nella sezione immediatamente sotto, quella dedicata all’Erario, doveva indicare il Codice Tributo 1038 prima di passare alla sezione Importi a debito versati nella quale inserire il totale delle ritenute d’acconto 20% effettuate nel mese precedente. Come abbiamo già detto aveva poi tempo fino al 16 del mese successivo per pagare quanto dovuto. Dopo aver sommato tale importo ad altri eventualmente presenti nella sezione Erario avevamo il totale che, una volta sottratto eventuali importi a credito andava poi riportato nel Totale A-B.
Dal codice tributo 1038 al codice tributo 1040: cosa è cambiato
Ora che abbiamo visto quali erano le principali caratteristiche e gli adempimenti per versare il codice tributo 1038 vediamo cosa è cambiato dal 1 gennaio 2017, ovvero dal momento in cui tale codice è stato accorpato nel codice tributo 1040. In sostanza è cambiato soltanto il codice tributo da riportare nel modello F24, che vede sostituirsi il 1040 al 1038, mentre rimangono invariati i tempi utili per effettuare il versamento del’imposta e l’obbligo di rilasciare al percipiente del corrispettivo la relativa certificazione ritenuta d’acconto entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Non erano tenuti ad effettuare ritenuta d’acconto 20% (e non lo sono tuttora) coloro che non sono titolari di partita IVA, in quanto sarebbero impossibilitati ad effettuare il versamento delle ritenute operate al prestatore d’opera nei confronti dell’Erario. Per loro il compenso erogato rimane quello lordo e le ritenute relative a quella prestazione dovranno essere invece interamente versate da chi ha percepito il compenso.
Anche nel caso in cui ci troviamo nella necessità di effettuare versamenti della ritenuta d’acconto relativa ad anni pregressi il codice tributo da utilizzare oggi è il 1040 e non più il precedente 1038 soppresso, lo ricordiamo ancora una volta, il 1 gennaio 2017.