Il codice tributo 1713 fa riferimento in particolare al modello F24, ed hanno quindi valore per i sostituti di imposta, ad esempio i datori di lavoro, i quali sono chiamati a pagare la quota sull’imposta TFR. Questo modello può esser fatto sia in maniera telematica, quindi online, oppure recandosi allo sportello dedicato.
Ma vediamo più da vicino:
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Che cos’è il codice tributo 1713?
Il codice tributo per i datori di lavoro fa riferimento al saldo da pagare da parte di questi della rivalutazione di trattamento di fine rapporto. Per poter calcolare questo importo da versare è necessario considerare la somma versata in precedenza sul conto per l’anno al quale si fa riferimento. Grazie il codice 1713 il modello F24, è possibile sia far avere al fisco l’importo dell’imposta sulla rivalutazione del Tfr, ma anche avere la compensazione relativa.
Per chi è valido il codice tributo 1713? quali sono le categorie interessate?
Questa rivalutazione dell’imposta sostitutiva per il TFR va eseguita da tutti datori di lavoro considerati come sostituti d’imposta.
Dobbiamo ricordare che sono così esclusi nel versare questa imposta i datori di lavoro non considerati sostituti di imposta, come ad esempio i datori di lavoro di colf e badanti o babysitter quindi più ampiamente i domestici.
Tutti i sostenuti di imposta divenuti tali dall’anno precedente a quello per il quale è dovuto l’acconto possono in questo modo pagare la quota, entro la scadenza annuale dell’anno successivo a quello al quale si fa specificamente riferimento.
Come compilare quindi il modello F24
Possiamo trovare tutte le istruzioni del modello F24 e di come compilare la parte del codice tributo 1713 , direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate, dove è ampiamente spiegato. Lo troviamo nella sezione Erario, dove occorre indicare semplicemente il codice dell’articolo, mese (rateazione/regione/provincia /mese di riferimento) e anno di riferimento e la somma richiesta.
Come calcolare l’importo che fa riferimento alla rivalutazione TFR
Resta necessario sapere che la rivalutazione del Tfr, indispensabile per poter calcolare l’importo da versare mediante il codice 1713, va sicuramente calcolato grazie due tipi di informazioni, una a percentuale fissa e una variabile. Ecco ciò che serve per poter calcolare l’importo per il Trattamento di Fine Rapporto: in primo luogo 1,50% fisso; poi il 75% dell’aumento per il costo della vita Istat, facendo riferimento all’anno dal dicembre precedente.
Ma se il saldo di imposta è a credito?
Se il saldo dell’imposta sostitutiva è invece a credito, il datore di lavoro può scegliere di compensare questo importo avendo l’attenzione particolare di poter usare nel modulo F24 suddetto, il codice tributo 6781, in quanto il credito dovrà essere considerato in maggioranza del versamento di ritenute di lavoro dipendente nella dichiarazione del datore di lavoro.
Per questo motivo quando sarà dichiarato il tutto, il datore di lavoro dovrà riportare l’eccesso dichiarato nel versamento nel quadro ST nella voce del codice tributo 1712 che identifica la parte di quota versata e dovrà rilevare la somma nel quadro SX dove vanno ad evidenziarsi tutte le ritenute del lavoro da dipendente.
Alcuni casi particolari
In diverse operazioni di unione o di divisione che possono portare cosi andare ad estinguere soggetti preesistenti, le scadenze e gli obblighi del versamento di questa quota e del saldo dell’imposta sostitutiva sono così compiuti da:
- gli stessi soggetti in atto fino alla data della durata dell’unione o della divisione;
- la società beneficiaria o la quale comunque viene a risultare nell’ unione o dalla divisione, dopo la data di operazione indicata.
In presenza di operazioni che non fanno riferimento all’estinguere di soggetti già esistenti, tutti i versamenti devono essere pagati correttamente;
- soggetto di origine, riguardanti al personale per il quale non si verificano così alcun passaggi ad altri datori di lavoro;
- lavoratore che richiede, senza alcun tipo di interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di lavoratori e che fa rifermento al TFR maturato,
Va ricordato, l’imposta sostitutiva non dipende alla quota di TFR dedicate alle tipologie di previdenza complementare sostenute dal D.Lgs. n. 252/2005.