Le aziende erogatrici di energia (elettricità, gas…) sono fra le compagnie con il bacino di utenza più vasto, e quindi, fra le più esposte a reclami e ricorsi. Ecco perché lo strumento della conciliazione paritetica si rivela quanto mai utile in tale campo.
Seppur introdotto in tempi recenti, questo modello di soluzione stragiudiziale delle controversie registra, infatti, un notevole gradimento presso i consumatori, e un’elevata probabilità di successo.
Su base volontaria e a costo zero per l’utente, la conciliazione paritetica con i gestori dei settori energetici consente il più delle volte di superare presto l’impasse e continuare a fruire del servizio senza problemi.
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Conciliazione paritetica Enel
Se si è serviti da ENEL, per esempio, si può tentare una procedura di conciliazione paritetica per comporre le liti scaturenti da una delle seguenti situazioni:
- Gestione della riduzione della potenza o sospensione di accettato malfunzionamento del contatore
- Fatture di importi elevati e anomale rispetto alla media degli importi fatturati allo stesso cliente entro gli ultimi due anni
- Ricostruzione dei consumi da accettato malfunzionamento del contatore, o in assenza di verifica metrica del contatore
- Consumi presunti in acconto elevati e anomali rispetto alla media
- Gestione della rateizzazione e dei rimborsi per bollette di conguaglio
- Gestione della rateizzazione di bollette particolarmente elevate, anche non di conguaglio
- Rifatturazioni, ossia gestione della rateizzazione e dei rimborsi in seguito al ricalcolo di fatture errate
- Doppia fatturazione
Quanto ai soggetti che possono presentare domanda di conciliazione con Enel, questi sono:
- I fruitori di Enel Servizio Elettrico e di Enel Energia, per uso domestico o condominiale con potenza impegnata non superiore a 15kW
- I fruitori di Enel Energia, per la fornitura del gas, con un consumo effettivo annuo che non superi i 50.000 mc
Come da regola generale, è possibile richiedere la conciliazione paritetica solo dopo aver presentato un reclamo diretto alla azienda, e aver ricevuto da questa una risposta insoddisfacente o un totale silenzio.
La procedura di conciliazione non può durare più di 45 giorni dall’avvio formale.
A questo link è possibile trovare tutte le informazioni e le istruzioni pratiche per poter attivare una conciliazione paritetica con Enel, nonché l’elenco delle Associazioni dei Consumatori firmatarie dell’Accordo.
Conciliazione paritetica Eni
Sulla base del nuovo accordo siglato nel 2015 con le Associazioni dei Consumatori – e del relativo Regolamento attuativo – ENI gas e luce permette l’accesso alla procedura conciliativa solo ai clienti che risiedano in una delle aree servite da Eni Gas & Power, per consumi domestici e/o condominiali inferiore ai 200.000 mc l’anno.
Le tipologie di controversie coperte dalla conciliazione paritetica sono:
- Ricostruzione dei consumi per contestazioni degli importi fatturati
- Rateizzazione di fatturazioni anomale rispetto alla media degli importi fatturati al Cliente negli ultimi 2 anni, a seguito di recuperi per conguagli tariffari, oltre quanto già previsto dalla delibera dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 229/01 e successive modifiche e integrazioni
- Gestione delle criticità attinenti alla sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale
- Sospensione della fornitura per contestata morosità al Cliente finale
- Mancata corresponsione degli indennizzi automatici per rettifica della fatturazione non effettuata nei termini ai sensi di quanto stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
- Doppia fatturazione nel caso di cambio di gestore
- Mancata disattivazione del misuratore richiesta dal cliente
- Mancato rispetto del “diritto di ripensamento”
- Variazioni unilaterali del contratto con termine inferiore a 60 giorni
Presupposto per proporre domanda di conciliazione è l’aver presentato reclamo scritto all’Azienda e non aver ricevuto riscontro, o aver ricevuto risposta negativa o insoddisfacente, nel termine di 40 giorni. Il modulo di conciliazione può essere scaricato sul sito Eni.com, alla sezione riservata alle Associazioni dei Consumatori; oppure presso i siti o gli uffici delle stesse Associazioni aderenti.
La definizione della questione è piuttosto rapida: l’accordo, o – in mancanza – il verbale di mancato accordo, deve intervenire entro 40 giorni solari dall’avvio formale della procedura (cioè dalla ricezione della domanda di conciliazione da parte della Azienda). A meno che una delle due parti non richieda l’assegnazione di un termine più lungo (massimo altri 20 giorni), per via della particolare complessità del caso. Di norma il procedimento si svolge interamente per via telematica: solo eccezionalmente, potrà essere richiesta la presenza personale delle parti ad alcuni degli incontri.
Altri gestori di luce e gas
Anche gli altri maggiori distributori italiani di gas ed energia elettrica adottano ormai correntemente la conciliazione paritetica per dirimere le liti con gli utenti senza dover arrivare al giudice. Con uno schema procedurale sostanzialmente analogo a quello seguito da Enel ed Eni, Edison, ad esempio, si caratterizza per il fatto di non prevedere una casistica ristretta di reclami conciliabili. Lo stesso vale per la società Acegas, che si distingue anche per le tempistiche celeri.